Nuovo decreto del MISE che restringe le limitazioni del DPCM del 22 marzo

Pubblicato il 26 marzo 2020 • Emergenza , Lavoro

A seguito del confronto tra il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e le sigle sindacali nazionali, si sono convenute alcune modifiche all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020.

In breve:

- L’elenco dei codici delle attività consentite di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 è sostituito dall’allegato 1 del presente decreto.

- Per le attività di seguito elencate si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività consentite dai DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020;
b) le “Attività dei call center” sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata, che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computertelefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami”;
c) le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

- Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

 

Decreto in allegato

Decreto MISE 25.03

Allegato formato pdf


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